Collegi consultivi tecnici
Ai sensi dell'art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 il Collegio consultivo tecnico è obbligatorio per:
- lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
- forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 mln di €.
In tutti gli altri casi è comunque sempre possibile costituire il CCT (a discrezione di ciascuna parte coinvolta nell’appalto) per prevenire controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o ancora per arginare dispute tecniche di ogni natura che potrebbero insorgere durante l’esecuzione dei contratti.
Il collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre 10 giorni da tale data. Si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente.