Tra le attività svolte dal Dipartimento di Prevenzione rientra anche la richiesta di parere multidisciplinare (espresso da più Unità Funzionali) per insediamenti produttivi, regolato dai seguenti riferimenti normativi:

● LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, Art. 20. (verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati);
● D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;
● L.R.T. 1 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del Territorio” e s.m.i.;
● L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio;
● Deliberazione Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est n° 527 del 7 giugno 2017 “Protocollo di gestione dei procedimenti del Dipartimento della Prevenzione;
● DGRT 211/2022: INDIRIZZI TECNICI DI IGIENE EDILIZIA PER I LOCALI E GLI AMBIENTI DI LAVORO”

a) Pareri per DEROGHE di cui all’art.65 Dlgs 81/08 (LOCALI SOTTERRANEI O SEMI SOTTERRANEI)
L’articolo 65 comma 1 del DLgs 81/2008 vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semi-sotterranei e sotterranei.
Tuttavia, l’articolo 65 comma 2 del DLgs 81/2008, quando ricorrano particolari esigenze tecniche, prevede la deroga al divieto specificato al comma .
Il Datore di Lavoro, in tal caso, deve assicurare idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. L’articolo 65 comma 3 del DLgs 81/2008, stabilisce che l’organo di vigilanza (USL) può consentire l’uso dei locali semi-sotterranei e sotterranei per attività lavorativa anche se non ricorrono particolari esigenze tecniche. In ogni caso l’uso di questi locali può essere autorizzato se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, se sono rispettate le norme del DLgs 81/2008 e se sono assicurate le idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
La richiesta dell’autorizzazione in deroga deve essere presentata allo sportello SUAP del Comune ove sono situati i locali.
Il rilascio del parere (obbligatorio) è subordinato al pagamento cosi come disposto nel Tariffario Regionale (voce Z5).

b) Pareri per DEROGHE di cui all’art. 63 Dlgs 81/08 e delibera Regione Toscana 211 del 28/02/22 (REQUISITI DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – RAPPORTI AEREO ILLUMINANTI E ALTEZZE)
L’art. 63 del DLgs 81/08 detta quali sono i “requisiti di salute e sicurezza” dei luoghi di lavoro in combinato con l’allegato IV che detta i “Requisiti degli ambienti di lavoro”
Tuttavia, nell’Allegato IV punto 1.2.4 del DLgs 81/08 è previsto che ….”quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l’organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori ai 3 metri e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente"
La richiesta dell’autorizzazione in deroga deve essere presentata allo sportello SUAP del Comune ove sono situati i locali.
Il rilascio del parere (obbligatorio) è subordinato al pagamento cosi come disposto nel Tariffario Regionale (voce Z5). 

c) rilascio pareri su progetto coltivazioni legge Regionale 35/2015.
Tale parere e propedeutico per ricevere l’autorizzazione da parte di Comuni o Unione dei Comuni all’esercizio attività estrattive. Il parere viene rilasciato in conferenza dei servizi comunale o Unione dei comuni Come previsto ART 19 Legge Regionale 35/2015
Il rilascio del parere e subordinato al pagamento così come disposto dal Tariffario Regionale ( Z28)