Per cessione di un cane, si intende il trasferimento della proprietà dell’animale tra due soggetti, anche a titolo gratuito. La cessione di un cucciolo, a norma di legge, non deve avvenire prima di 60 giorni dalla nascita, periodo minimo fisiologicamente indispensabile per il contatto fra cucciolo e madre.

Chiunque cede a qualsiasi titolo un cane deve comunicare la cessione al Servizio Veterinario dove l’animale risulta registrato, entro 30 giorni dall'evento.

Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non identificati e non registrati presso l’Anagrafe Canina.

La cessione definitiva deve essere formalizzata dalle parti attraverso la compilazione dell’apposito allegato, comprensiva dei dati anagrafici completi sia del vecchio che del nuovo proprietario e della firma in calce di entrambi.
Qualora le firme non siano apposte presso lo sportello al momento della consegna del modulo al Servizio Veterinario competente, occorre allegare fotocopia fronte retro del documento di identità e Codice Fiscale di entrambi i firmatari.

È previsto il pagamento di un ticket sanitario indicato al codice “vet 1 c” del tariffario delle prestazioni sanitarie del Dipartimento della Prevenzione

I documenti di cessione potranno pervenire al Servizio Veterinario della ASL:


In caso di trasmissione via e-mail, l’allegato dovrà essere corredato da copia del documento di identità del vecchio e del nuovo proprietario e dalla ricevuta del pagamento del ticket previsto dal tariffario delle prestazioni sanitarie del Dipartimento della Prevenzione della ASL

Non è previsto il pagamento del ticket per acquisizione di un cane a seguito del decesso del responsabile/proprietario del cane. Vedi allegato