Art. 31 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione".
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Allegati:
- Deliberazione Corte conti_Sez_Toscana_n_60_2025_bilancio_es_ASTSE_2023
- Deliberazione Corte conti_Sez_Toscana_n_29_2024_bilanci_es_ASTSE_2021_2022
- Deliberazione Corte conti_Sez_Toscana_n_102_2023_bilancio_es_ASTSE_2020
- Deliberazione Corte conti_Sez_Toscana_n_73_2022_bilancio_es_ASTSE_2019
- Deliberazione Corte conti_Sez_Toscana_n_26_2021_bilanci_es_ASTSE_2017_2018
