Il nostro ordinamento prevede tre possibilità di accedere ai documenti della pubblica amministrazione. Accanto all'accesso agli atti (o documentale) introdotto con la L. 241/90 sono riconosciuti l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato.

L'accesso agli atti (o documentale) attiene al diritto di ottenere copia di atti amministrativi da parte di coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente; la legge non ammette, infatti, istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
Per formulare una istanza di accesso agli atti all'Azienda USL Toscana sud est è possibile  utilizzare il modello allegato al Regolamento (sezione I).

L'accesso civico semplice concerne dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione OBBLIGATORIA, secondo le indicazioni del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
Riguarda quindi esclusivamente la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013), non richiede  requisiti di qualificazione da parte dell'istante e può essere esercitato da chiunque in caso di mancata pubblicazione.
La richiesta va presentata al Responsabile della trasparenza.

L'accesso civico generalizzato (noto anche come FOIA) concerne invece dati, documenti e informazioni - di INTERESSE GENERALE - ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ed è stato introdotto  dal D. Lgs. 97/2016.
Disciplinato al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come  modificato dal soprarichiamato decreto 97, che così recita: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” consente a chiunque di conoscere dati e documenti in relazione ai quali, pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica Amministrazione, il privato manifesti apposita istanza di accesso,  fermi restando i limiti espressamente sanciti dal successivo art. 5 bis.

ATTENZIONE: l'ACCESSO CIVICO (semplice e generalizzato) è tipologia distinta dall'ACCESSO AGLI ATTI (o documentale) le cui modalità di esercizio non sono state cambiate dal decreto 33/2013 e dalle modifiche apportate con il decreto 97/2016 (FOIA).

Chi può presentare l’istanza di accesso civico e cosa deve indicare
Chiunque può formulare istanza in quanto l’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente. Non è necessario fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza, ma è richiesto di identificare i dati, le informazioni o i documenti che si visionare o dei quali ottenere copia. Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove l’oggetto dell'istanza sia indeterminato e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta, oppure laddove la stessa istanza risulti manifestamente irragionevole. Il rilascio è condizionato al rimborso dei costi sostenuti e documentati dall'amministrazione.

È possibile utilizzare il modello allegato al Regolamento (sezione II) per la presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con quale modalità può essere presentata l’istanza
La richiesta di accesso (sia di dati, informazioni, documenti soggetti a pubblicazione, sia di quelli non compresi in tale obbligo) può essere presentata:

  • a) per via telematica, sottoscritta mediante firma digitale (attraverso il sistema pubblico di identità digitale SPID, nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi - CSE) o con PEC (Posta Elettronica Certificata). L’istanza dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • b) per via telematica con e-mail allegando copia della richiesta compilata in carta libera o su apposito modello allegato debitamente firmato e unitamente a copia di documento di identità in corso di validità (sono equiparati alla carta di identità il passaporto e la patente di guida). L’istanza dovrà essere inviata alle e-mail dei detentori della documentazione/dati, oppure al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • c) con fax al numero 0575/ 254275 Ufficio Protocollo, sede Legale di Arezzo -Via P. Calamandre,173
  • d) di persona presso gli Ufficio Protocollo o gli URP delle sedi operative di Arezzo (Via P. Calamandre,173), Grosseto (Viale Cimabue, n. 109), Siena (Piazza Carlo Rosselli, n. 26)
  • e) con posta ordinaria (richiesta compilata in carta libera o su apposito modello allegato debitamente firmati e unitamente a copia di documento di identità in corso di validità) ai seguenti recapiti/ indirizzi:
    • 1) uffici dell'amministrazione detentori dei dati, informazioni o documenti
    • 2) Uffici Protocollo oppure URP nelle sedi operative sopra indicate (Arezzo, Grosseto, Siena)
    • 3) Ufficio Centralizzato per l’accesso civico, Via Cimabue n. 109 - 58100 Grosseto.


Responsabile della Trasparenza (dal 01.02.2021, deliberazione n. 144/2021, deliberazione proroga n. 893/2023) Dr.ssa Antonella Mucelli
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Ufficio centralizzato aziendale per l'accesso civico (UCA) - Referente Dr.ssa Monica Mandanici
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