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IMPORTANTE: Le eventuali esenzioni dal ticket devono essere inserite al momento della compilazione della prescrizione da parte del medico prescrittore. In caso di prescrizione senza codice di esenzione, non sarà possibile usufruire dell'esenzione e il cittadino pagherà il ticket, anche se in possesso di attestato di esenzione. Le prescrizioni non possono essere mai corrette al momento della prenotazione o in fase di accettazione allo sportello dell'azienda sanitaria o successivamente.
Si consiglia quindi di portare sempre con sé l'attestazione dell'esenzione di cui si è titolari a ogni visita o controllo medico e di esibirla al medico se prescrive prestazioni. Si consiglia di verificare sempre che nella prescrizione il medico prescrittore abbia inserito il codice di esenzione.

Per ottenere il rilascio dell'attestato di esenzione dal pagamento del ticket per reddito utilizzare una delle seguenti modalità alternative:
  • App Toscana Salute di Regione Toscana: cliccare su "autocertificazione esenzione per reddito"
  • Portale Servizi - Open Toscana: cliccare su "autocertificazione per esenzione da reddito".
  • Sportelli Anagrafe dei presidi Asl: negli orari di apertura, con un documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria.
  • Inviare una mail ai seguenti indirizzi aziendali di posta elettronica specifici per ogni zona sociosanitaria:

allegando:

  • modulo di richiesta compilato;
  • copia di un documento di identità (fronte/retro);
  • copia tessera sanitaria (fronte/retro);
  • si raccomanda di indicare nella mail anche un numero di telefono per eventuali contatti.


Hanno diritto all'esenzione per reddito:

  • cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a €36.151,98 annui - codice E01
  • disoccupati e familiari a carico: con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico - codice E02
  • titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico - codice E03
  • titolari di pensione minima: di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 nel caso di coniuge a carico, più ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico - codice E04

I certificati di esenzione E01 E02 E03 E04 hanno validità fino al 31 marzo di ogni anno, ad eccezione dei certificati delle esenzioni E01 (ultra65enni con reddito inferiore a €36.151,98 annui) che sono illimitati, fino a che non cambia la condizione reddittuale.

Misure straordinarie di esenzione
La Regione Toscana dal 1 gennaio 2009 ha previsto misure straordinarie di esenzione a sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi economica. Le esenzioni E90 E91 E92, sono esenzioni rinnovabili annualmente che spettano ai lavoratori e familiari a carico, residenti in Toscana ed hanno validità sul solo territorio regionale. La condizione per cui si ha diritto alle esenzioni E90, E91 e E92 vanno autocertificate alla scadenza della validità il 31/12 di ogni anno (vedi Regione Toscana - Esenzioni).

Hanno diritto all'esenzione E90 E91 E92:

  • disoccupati - e familiari a carico - che abbiano cessato un lavoro dipendente o autonomo, in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, con ISEE fino a 18.000 euro - codice E90
  • lavoratori collocati in cassa integrazione o in contratto di solidarietà difensivo - e familiari a carico – appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con ISEE fino a 18.000 euro - codice E91
  • lavoratori in mobilità - e familiari a carico - iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’Impiego di competenza, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con ISEE fino a 18.000 euro - codice E92

Si precisa, inoltre, che:

  • per i disoccupati in possesso dei requisiti previsti dalla L. 537/93 art. 8, comma 16, ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, resta valida l'applicazione del codice di esenzione E02;
  • per fruire delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione, gli aventi diritto e i familiari a carico sono tenuti ad autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000, la sussistenza dei requisiti richiesti e ad acquisire il relativo attestato;
  • per familiari a carico si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali.

Attribuzione del codice di esenzione per reddito
Il codice di esenzione per reddito viene individuato da una banca dati che contiene:

  • i dati forniti il 1 aprile di ogni anno dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps. Tali informazioni si riferiscono alle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e quindi sono relative ai redditi di due anni prima;
  • le autocertificazioni presentate dai cittadini Per il riconoscimento dell'esenzione la norma stabilisce che sia preso a riferimento il reddito dell'anno precedente.

È opportuno quindi verificare annualmente il codice dell'esenzione presente in banca dati e confrontarlo con la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente per assicurarsi che non abbia subito variazioni. In caso ci siano variazioni è necessario autocertificare la nuova fascia di reddito che determinerà l'importo del ticket spettante.
L’unico dato che si aggiorna in automatico è il valore dell’ISEE.

Chi non risulta esente in banca dati deve presentare l'autocertificazione, altrimenti sarà tenuto al pagamento per intero del ticket poiché risulterà attribuito alla fascia di massima compartecipazione.

La banca dati non include automaticamente:

  • i disoccupati e loro familiari a carico (codice E02)
  • coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento
  • i nati nell'anno fiscale successivo a quello di riferimento
  • coloro per i quali non è stato possibile ricostruire il reddito del nucleo familiare

In tutti questi casi è necessario autocertificare l'esenzione.

Come verificare e autocertificare l'esenzione per reddito
La verifica del codice di esenzione attribuita e l'eventuale autocertificazione correttiva sono importanti perché il codice di esenzione non può più essere autocertificato dal cittadino sulla ricetta al momento della fruizione della prestazione specialistica o dell'acquisto del farmaco, ma viene indicata dal medico al momento della prescrizione come risultante dalla banca dati.

La verifica e l'eventuale autocertificazione devono essere fatte quindi prima di ricevere una prescrizione sanitaria dal proprio medico.

È possibile verificare ed eventualmente autocertificare la propria esenzione per reddito - codici E01 E02 E03 E04 E90 E91 con la propria Carta sanitaria elettronica attivata:

  • direttamente online sul sito di regione toscana se muniti di lettore smart card
  • ai Totem PuntoSi
  • con la App Smart SST, disponibile per i sistemi Android e iOS
  • agli sportelli degli Uffici anagrafe assistiti ASL.

 
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