Le domande per il riconoscimento:

  • dell’invalidità civile
  • della cecità civile
  • del sordomutismo
  • degli stati di handicap (legge 104/92)
  • di quanto previsto dalla legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

devono essere presentate all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), secondo le modalità e la modulistica stabilite dallo stesso ente.

Ai sensi dell'art.25, comma 6-bis, della Legge n.114/2014 coloro già in possesso di invalidità o stato di handicap già accertato in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino allo svolgimento della visita di verifica.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli sportelli INPS della provincia di appartenenza.
Sul sito dell'INPS è possibile trovare tutti gli indirizzi. In alternativa è possibile consultare gli Enti di Patronato.

Per certificazioni o attestazioni relative a riconoscimenti di invalidità, handicap o disabilità precedenti il 1 gennaio 2010, rivolgersi alle sedi della Medicina Legale.