Applicazione del microchip


Dal 17 dicembre 2002, in Toscana, l’unico sistema ammesso per l’identificazione del cane è quello del microchip, che ha sostituito il tatuaggio. Contestualmente alla identificazione, che avviene mediante inoculazione sottocutanea di un microchip da parte di un veterinario autorizzato, l’animale viene registrato nella Banca Dati informatizzata dell’Anagrafe degli Animali da Affezione dallo stesso Veterinario Libero Professionista autorizzato.

I proprietari o i detentori delle cucciolate devono provvedere a far inserire il microchip entro 60 giorni dalla nascita, e comunque prima della eventuale cessione dei cuccioli.
Se il cane ha un tatuaggio impresso anteriormente al 17 dicembre 2002 ed è ben leggibile, viene considerato conforme e non è necessario applicare il microchip.

Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se sia già identificato ed iscritto alla anagrafe. In caso contrario, provvede alla immediata identificazione ed iscrizione del medesimo.

Il microchip deve essere applicato anche a gatti e furetti da condurre all’estero, prima della prescritta vaccinazione antirabbica.

Cos’è il microchip?
Il microchip è costituito da una capsula biocompatibile, più o meno delle dimensioni di un chicco di riso, che il Veterinario inserirà sottocute con un apposito applicatore, di norma nella regione laterale sinistra del collo. Il dispositivo elettronico in essa contenuto (detto anche transponder) contiene un codice numerico di 15 cifre che può essere letto con un apposito lettore.

Chi lo applica?
Il microchip viene applicato da Veterinari Liberi Professionisti autorizzati, con pagamento della prestazione secondo il loro tariffario.
Il Veterinario, dopo aver applicato il microchip, provvede a registrare i dati segnaletici dell'animale e i dati anagrafici del responsabile/proprietario nella banca dati informatizzata dell’Anagrafe degli Animali da Affezione regionale e a rilasciare al proprietario apposito certificato di iscrizione.


Registrazione di un animale da affezione proveniente da fuori Regione Toscana


I cani nati e identificati al di fuori del territorio regionale che vengono introdotti stabilmente in Toscana (ad esempio per trasferimento di residenza dei proprietari o permanenza in Toscana per oltre 90 giorni, acquisto presso allevamenti extraregionali o ancora a seguito di affido da canili comunali extraregionali), devono essere registrati in Banca Dati presso il Servizio Veterinario dell'ASL di residenza: l’acquisizione/variazione dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario della ASL, a cura del proprietario/affidatario, entro 30 giorni dalla introduzione nel territorio toscano.

Documenti necessari:

  1. Certificato originale di identificazione e registrazione rilasciato dal Veterinario al momento della prima iscrizione nella Banca Dati Regionale di provenienza.
  2. Dichiarazione di cessione da parte del precedente proprietario.
  3. Copia documento di identità e codice fiscale vecchio proprietario.
  4. Copia documento di identità e codice fiscale nuovo proprietario.

Esibendo la certificazione di trasferimento di proprietà, vidimata dall’ASL o dal Comune di provenienza, il nuovo proprietario non dovrà produrre i documenti di cui ai punti 2 e 3.
È necessaria la verifica dell’identificazione a cura del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente sulla località di destinazione; occorrerà presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe Canina con l’animale al seguito, nei giorni e negli orari di apertura dello sportello.
È previsto il pagamento di un ticket indicato al codice “vet 1 b” del tariffario delle prestazioni sanitarie del Dipartimento della Prevenzione, con la modalità di pagamento pagoPA.

Non è esigibile l'addebito della prestazione in caso presa in affidamento di cani randagi ricoverati in canili sanitari o rifugio gestiti dalle amministrazioni comunali o con esse convenzionati, localizzati anche in altre regioni.

Registrazione di un animale da affezione proveniente dall’ estero (movimentazione a carattere non commerciale)



Gli animali d’affezione, per poter essere introdotti in Italia, se provenienti da Paesi membri dell’Unione Europea o da Paesi non comunitari riportati nell’elenco di cui all’All. II parte 1 del Reg. UE 577/13, devono essere :

  • identificati con microchip o eventuale tatuaggio
  • scortati da passaporto
  • vaccinati contro la rabbia, tenendo presente che:
    • l’animale, al momento della vaccinazione deve essere già identificato, registrato ufficialmente nello Stato di provenienza, e avere un’età non inferiore alle 12 settimane;
    • devono essere trascorsi almeno 21 giorni dalla vaccinazione, prima di poter espatriare.


Gli animali provenienti da Paesi non comunitari, riportati nell’All. II parte 2 del Reg. UE 577/13, in luogo del passaporto, devono essere scortati da Certificato Sanitario per la movimentazione verso la Unione Europea conforme all'Allegato IV del Reg UE 577/13 e succ. modifiche.
Gli animali provenienti da territori extracomunitari non compresi nell’Allegato II del Reg. UE 577/13 devono essere scortati da un certificato sanitario, conforme all'Allegato IV del Reg UE 577/13 e succ. modifiche, in cui sia attestata anche la quantità di anticorpi (titolo anticorpale) acquisita dopo la vaccinazione, sufficiente a proteggere l’animale dalla rabbia (uguale o superiore a 0,5 UI/ml); il test deve essere eseguito da uno dei laboratori accreditati (http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en).

L'attestazione del titolo anticorpale è richiesta anche per gli animali in partenza dall'Italia verso i Paesi Terzi non compresi nell’Allegato II del Reg. UE 577/13, che devono far poi rientro nella comunità europea (es. Italia-->Brasile -->Italia).


Al fine della registrazione degli animali provenienti dall’estero è necessario presentare la seguente documentazione:

  1. Passaporto o certificato sanitario attestante i requisiti sanitari previsti dalla normativa in vigore;
  2. Copia documento di identità e codice fiscale del nuovo proprietario
  3. È necessaria la verifica dell’identificazione a cura del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente sulla località di destinazione; occorrerà presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe Canina con l’animale a seguito, nei giorni e negli orari di apertura.

È previsto il pagamento di un ticket indicato al codice “vet 1 b” del tariffario delle prestazioni sanitarie del Dipartimento della Prevenzione, con la modalità di pagamento pagoPA