1. La scuola non deve comunicare al referente USL gli alunni o il personale con sintomi sospetti manifestati a scuola.
  2. La scuola deve avere pronto su file excell l’elenco degli alunni e degli insegnanti della classe ove è avvenuto il caso con indicato l’ultimo giorno di frequenza dello stesso, verificando chi era effettivamente presente e gli insegnati che hanno frequentato la classe (lasso temporale dell'indagine epidemiologica 48 ore dalla comparsa dei sintomi o per l'asintomatico dalla data di effettuazione del tampone); l'elenco degli alunni con telefono cellulare e mail dei genitori deve essere prontamente inviato alla USL.
  3. La USL metterà in quarantena tutti i segnalati, alunni ed insegnanti.
  4. La USL, per la privacy, non comunica i provvedimenti di quarantena alla scuola ma li trasmette direttamente agli interessati; alla scuola viene inviata una mail indicante il periodo di quarantena della classe e degli insegnanti con preghiera di informarli per vie brevi di tale tempistica e che sarà inviato il provvedimento alla loro mail personale.
  5. La USL mette in quarantena il contatto stretto per 10 giorni con tampone al decimo o per 14 giorni; sull’atto è indicato il giorno di fine quarantena.
  6. La USL mette in quarantena il contatto stretto “convivente del caso”. L a durata della quarantena del contatto stretto convivente con un caso positivo dipende dai tempi di guarigione del caso.
  7. La USL non chiede il tampone all’inizio della quarantena a meno che il soggetto sia sintomatico; se compaiono sintomi nel periodo di quarantena occorre rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta o al medico di medicina generale che valuterà la situazione clinica.
  8. La USL per il caso emette un provvedimento di isolamento che termina con la certificazione di guarigione.
  9. I contatti dei contatti non sono soggetti a restrizioni.
  10. La scuola deve effettuare gli interventi di pulizia e disinfezione straordinari ad ogni segnalazione di caso.