CITTADINI COMUNITARI IN TEMPORANEO SOGGIORNO IN ITALIA
La Tessera Europea Assistenza Malattie (TEAM) permette ai cittadini dell’Unione Europea (UE), dei Paesi dello Spazio Economico Europeo ( SEE) e della Confederazione Svizzera di ottenere le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, usufruendo delle cure “medicalmente necessarie” con accesso diretto agli erogatori delle prestazioni (medico di medicina generale, ricovero ospedaliero, visita specialistica, analisi cliniche ecc.). A tali cittadini vengono garantite le prestazioni sanitarie alle stesse condizioni dei cittadini italiani, pagando quindi gli eventuali ticket (compartecipazione alla spesa) e beneficiando delle stesse prestazioni gratuite. Il cittadino in possesso di TEAM e presente sul territorio per motivi di turismo, non ha diritto all’iscrizione al SSN.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN
L’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale è subordinata al verificarsi di determinate condizioni e alla sussistenza di specifici requisiti.
In tutte le casistiche di iscrizione obbligatoria previste dalla normativa vigente è necessario presentare sempre la documentazione di seguito indicata, a cui si aggiunge quella prevista di volta in volta dalla specifica categoria di iscrizione.
Documentazione da presentare
- Documento di identità e codice fiscale
- Residenza anagrafica (se non in possesso della residenza l’iscrizione sarà di soli tre mesi, rinnovabile) o autocertificazione della residenza
- Autocertificazione U.E.
CATEGORIE DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SSN
- Lavoratori stagionali
Iscrivibili al SSR per periodi fino a tre mesi con possibilità di rinnovo. Presentare il relativo contratto di lavoro. - Lavoratore subordinato nello stato italiano con contratto a tempo determinato
Iscrivibili al SSR per la durata del rapporto di lavoro, con possibilità di rinnovo. Presentare il relativo contratto di lavoro. - Lavoratore subordinato nello stato italiano con contratto a tempo indeterminato
Iscrivibili al SSR a tempo indeterminato. Presentare il relativo contratto di lavoro. - Lavoratore autonomo nello stato italiano
Iscrivibili al SSR a tempo indeterminato. Presentare certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad albo o ordine professionale, o autocertificazione dello stesso. Attestazione di apertura partita IVA o apertura posizione INPS. - Familiare di un lavoratore nello stato italiano non titolare di assistenza da parte dell'Istituzione estera competente e a carico
Iscrivibili al SSR in base al diritto del capofamiglia. Presentare autocertificazione della vivenza a carico e documento attestante il lavoro del titolare. Se familiare extracomunitario permesso di soggiorno. - Familiare di cittadino italiano non titolare di assistenza da parte dell'Istituzione estera competente e a carico
Iscrivibili al SSR a tempo indeterminato. Presentare autocertificazione della vivenza a carico. - Cittadini in stato di disoccupazione involontaria nello stato italiano dopo aver lavorato per meno di un anno ovvero in stato di disoccupazione involontaria sopraggiunta nei primi dodici mesi di soggiorno nello stato italiano
Iscrivibili al SSR per un anno dal momento della cessazione del rapporto di lavoro. Presentare certificazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata e certificazione di iscrizione presso il centro per l’impiego. - Cittadini in stato di disoccupazione involontaria nello stato italiano dopo aver lavorato oltre un anno continuativo
Iscrivibili al SSR a tempo indeterminato. Presentare certificazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata e certificazione di iscrizione presso il centro per l’impiego. - Cittadini disoccupati che hanno perso il lavoro nello stato italiano, iscritti a corsi di formazione professionale in Italia
Iscrivibili al SSR per la durata del corso. Presentare certificazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata e certificato di iscrizione al corso professionale (inerente al precedente lavoro). - Cittadini disoccupati che hanno perso il lavoro nello stato italiano inabili al lavoro per infortunio o malattia
Iscrivibili al SSR a tempo indeterminato o in caso di inabilità temporanea per la durata della stessa. Presentare certificazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro cessato e la durata) e documentazione INPS e INAIL attestante l’inabilità. - Cittadini regolarmente soggiornanti in Italia per più di cinque anni, non titolari di assistenza da parte dell’Istituzione estera competente
Iscrivibili al SSR a tempo indeterminato (tuttavia coloro che sono stati iscritti al SSR attraverso l’iscrizione volontaria devono continuare a versare il contributo per tale tipologia di iscrizione anche se nel frattempo hanno ottenuto l’attestato di soggiorno permanente circolare RT n. 1/2015). Presentare attestazione di soggiorno permanente rilasciato dal Comune di residenza. - Detenuti in carcere, in semi libertà, sottoposti a misure alternative alla pena
Iscrivibili al SSR per la durata della pena. Presentare certificato del giudice che attesta la durata della pena. - Vittima di tratta o riduzione in schiavitù ammesse a programmi di protezione sociale
Iscrizione al SSR formalizzata a seguito di presentazione dei documenti attestanti l'ammissione ai programmi di protezione sociale valida per tutta la durata del programma. - Genitori dell’U.E di minori italiani iscritti al SSR
Iscrivibili al SSR per sei mesi. - Minori affidati ad Istituti o a famiglie
Iscrivibili al SSR per sei mesi.
ISCRIZIONE VOLONTARIA CITTADINI COMUNITARI
I cittadini comunitari RESIDENTI in Italia che non hanno i requisiti per l’iscrizione obbligatoria al SSN, possono effettuare l’iscrizione volontaria, attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale, alle stesse condizioni dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, collocati alla pari, residenza elettiva e motivi religiosi.
L'iscrizione volontaria decorre dal momento dell'iscrizione (pertanto non ha validità retroattiva) non è frazionabile ed ha durata un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre) e può essere rinnovata.
I cittadini comunitari quali studenti, collocati alla pari e volontari laici possono iscriversi volontariamente al SSR senza l'obbligo di residenza.
Documenti necessari
- Documento valido di riconoscimento
- Tessera sanitaria solo se già recapitata o Codice Fiscale
- Autocertificazione del reddito in Italia e all’estero
- ricevuta di versamento quota SSR Per gli Studenti anche:
- Autocertificazione di iscrizione ad Università, Istituti scolastici ecc.
A cosa da diritto l’iscrizione volontaria
L’iscrizione volontaria da diritto a tutte le prestazioni erogate dal SSN sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.
L’iscrizione volontaria al SSN del cittadino straniero non dà diritto alla TEAM.
L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo forfettario annuale (il versamento deve essere effettuato su C/C postale n.289504 intestato a: Regione Toscana. Causale: contributo S.S.N., con indicazione dell'anno in corso) rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello di iscrizione e, a questo proposito, viene fissata la percentuale contributiva nella misura del 7.50% del reddito complessivo fino a euro 20.658,27 annui, mentre sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di euro 51.645,68 è dovuto un contributo nella misura del 4%.
L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di euro 387,34.
Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, secondo le disposizioni di cui al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari. Da ciò discende altresì che per il genitore straniero ultra65enne con ingresso per motivi familiari che si dichiari privo di redditi, il reddito cui fare riferimento è quello del familiare che ne ha chiesto il ricongiungimento. Tuttavia le iscrizioni volontarie per studenti e per collocati alla pari non sono valide per eventuali familiari a carico.
I redditi devono essere autocertificati dall'interessato (l'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni) e all'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi o delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.
Per gli STUDENTI privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di euro 149,77.
Per coloro che sono COLLOCATI ALLA PARI l'importo è di euro 219,49.
Scarica il Modulo iscrizione volontaria
EUROPEI NON ISCRITTI (ENI)
I cittadini comunitari non residenti sul territorio regionale, non iscrivibili obbligatoriamente né volontariamente e non assistiti dagli stati di provenienza, sono tenuti a pagare le prestazioni sanitarie fruite. In tutti i casi in cui gli stessi autocertifichino il proprio stato di indigenza, a costoro verrà rilasciato il tesserino ENI attraverso il quale agli stessi saranno assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, tutte le cure ambulatoriali e ospedaliere URGENTI o comunque ESSENZIALI, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e agli stessi sono altresì estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Il tesserino ENI ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.
Può essere rilasciato nei Pronto Soccorso o nel territorio delle Aziende sanitarie.
Il tesserino ENI può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o preventivamente, al fine di favorire l’accesso alle cure, su richiesta dell’interessato, a seguito di:
- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi)
- dichiarazione di non essere iscritto nell’anagrafe dei residenti
- dichiarazione dell’ultimo stato di residenza
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza
- sottoscrizione della dichiarazione
Le prestazioni vengono erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani in merito alla eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).
Nel caso in cui il cittadino comunitario possessore di ENI non abbia risorse sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di sua dichiarazione di indigenza, il codice di esenzione X01 che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.
Scarica l'Autocertificazione per la richiesta del tesserino E.N.I.