I cittadini (italiani residenti o di altri stati europei residenti nel nostro territorio, oppure stranieri in possesso di permesso di soggiorno) che hanno più di 50 anni e che non hanno effettuato la vaccinazione anti Covid, stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per inosservanza dell’obbligo vaccinale, come previsto dall'articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n.44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021.

La sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro è prevista per tutti i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che - alla stessa data - non lo abbiano completato nel rispetto dei termini o che non abbiano ricevuto la dose booster di richiamo entro i termini previsti dalla normativa.

Dalla ricezione della notifica di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art.4-sexies, comma 4 D.L. n.44/2021, i cittadini hanno dieci giorni per comunicare alla propria ASL di appartenenza l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiervi, utilizzando l'apposito MODULO, tramite una delle seguenti modalità:

  • pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • raccomandata postale indirizzata all'Azienda USL Toscana usl sud est, a uno dei seguenti indirizzi:
    Via P. Calamandre,173 52100 Arezzo
    Via Cimabue 109 58100 Grosseto
    Piazza Rosselli 26 53100 Siena
  • consegna a mano all'Ufficio Protocollo presso le seguenti sedi in orario 9:00-12:30 da lunedì a venerdì:
    Via P. Calamandre,173 52100 Arezzo
    Via Cimabue 109 58100 Grosseto
    Piazza Rosselli 26 53100 Siena

ATTENZIONE:
La documentazione trasmessa sarà esaminata solamente se conterrà:

  • il numero della comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio ricevuto dall'Agenzia delle Entrate
  • il codice fiscale del soggetto interessato dall'avviso
  • la copia del documento di identità in corso di validità
  • la documentazione comprovante le ragioni del differimento o della omessa vaccinazione (esenzione o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere all'obbligo)

In caso di mancata o incompleta produzione della documentazione sopra elencata l'Azienda USL sarà impossibilita a definire la pratica.

Non è prevista in alcun caso la richiesta di integrazioni al cittadino.

L’eventuale contraddittorio necessario a definire il diritto al differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale non sospende il termine perentorio di 10 giorni che la ASL ha a disposizione per il completamento della procedura.

Si precisa che non è prevista alcuna comunicazione di ritorno all’interessato da parte dell'Azienda USL.

Effettuati i dovuti controlli, in caso di sussistenza dei presupposti per il differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale o per l'impossibilità per il cittadino di adempiervi, questa ASL procederà all’inserimento nel portale dell’Agenzia Entrate dei dati previsti dalla normativa vigente ai fini di consentire al Ministero della Salute/Agenzia delle Entrate di interrompere il procedimento sanzionatorio avviato.

Nel caso, invece, che la ASL non ravvisi i presupposti per il differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale o per l'impossibilità di adempiervi, l’Agenzia delle Entrate invierà al cittadino un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.