Per scegliere o cambiare il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta utilizzare una delle seguenti modalità alternative:

 

    • App Toscana Salute di Regione Toscana
      La App che offre l'accesso ai servizi on line della sanità toscana attraverso dispositivi mobili.



    • Telefono: 0564 483777
      Orario da lunedì al venerdì 9:00-13:30, martedì e giovedì anche 14:00-15:00.

  • Sportelli Anagrafe assistiti dei presidi Asl
    Negli orari di apertura, con un documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria.


Per consultare l'elenco dei medici: Orari, indirizzi e numeri telefonici degli ambulatori dei Medici e Pediatri di famiglia


Il cittadino residente, ad eccezione dei casi di domicilio sanitario e di deroga territoriale, ha diritto di scegliere il medico tra quelli operanti nel Comune di residenza o nei comuni afferenti al medesimo ambito territoriale. Tuttavia, all'interno del territorio dell'Azienda Sanitaria di residenza (Province di Arezzo Grosseto e Siena), il cittadino può scegliere un medico iscritto in ambito territoriale diverso da quello di residenza, previa accettazione da parte del medico interessato e nel rispetto del massimale di scelta.
Al momento della scelta viene rilasciato un documento di assistenza, con i dati anagrafici del richiedente, il nome del medico, la scadenza e tutte le informazioni relative al medico scelto (indirizzo, orari dello studio, recapiti telefonici e modalità di lavoro).
Ogni medico può assistere al massimo 1500 cittadini, quindi non è possibile scegliere un medico che ha raggiunto il proprio massimale, ad eccezione del ricongiungimento familiare (il figlio, il coniuge, il convivente, i genitori dell'assistito già in carico a un medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico, anche in deroga al massimale, purché anagraficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare).
È possibile cambiare medico qualora lo si ritenga necessario, tramite una delle modalità sopra elencate.

CAMBIO DI RESIDENZA
La variazione di residenza comporta la cancellazione del cittadino dall'elenco degli assistiti del medico. Pertanto in tale situazione è necessario rivolgersi alla nuova ASL di residenza ai fini della scelta ed attribuzione del medico. In presenza di particolari situazioni soggettive è possibile richiedere il mantenimento del medico precedentemente scelto, entro 60 giorni dalla variazione di residenza.
Si precisa che la variazione di residenza tra i Comuni dell'Azienda (Province di Arezzo, Grosseto e Siena) non comporta la cancellazione del medico; il cittadino pertanto mantiene, se lo vuole, il proprio medico.

MINORI
Il minore fino al compimento dei 6 anni di età viene assegnato a un pediatra di famiglia.
Dopo il compimento dei sei anni e fino al compimento dei 14 anni, il minore ha diritto a mantenere il pediatra oppure, in alternativa, a scegliere un medico di medicina generale.
Al compimento dei quattordici anni, l'Azienda USL chiuderà d'ufficio l'assistenza pediatrica e potrà essere effettuata la scelta in favore di un medico di medicina generale.
Se si vuol mantenere il pediatra fino al compimento dei 16 anni, previa accettazione del pediatra stesso, si dovrà presentare domanda scritta all'Azienda USL che verificherà la sussistenza dei presupposti di legge (vedi Mantenimento del pediatra di famiglia).
Per i fratelli e le sorelle del bambino già in carico a un pediatra può essere scelto lo stesso medico, anche in deroga al massimale previsto (900 bambini per pediatra), purché facciano parte dello stesso nucleo familiare.
Ai sensi della normativa vigente, la scelta del pediatra è effettuata, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, congiuntamente da entrambi i genitori salvo che ricorrano le seguenti fattispecie: unico genitore che ha riconosciuto il minore; impedimento o lontananza di uno dei genitori che renda impossibile l’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento super esclusivo ad uno dei genitori.
In caso di firma di un solo genitore, quest’ultimo, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di effettuare la scelta di comune accordo con l’altro genitore in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale ovvero in conformità a disposizione di legge o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria (artt. 316, 337 ter, 337 quater del codice civile).


Link utili:

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO DI CITTADINI ITALIANI

Video informativo Organizzazione del Servizi Sanitario Toscano